lunedì 10 novembre 2014
sabato 4 ottobre 2014
La mediazione civile e commerciale: problemi e prospettive. Università di Camerino 03/10/2014
Il prof. Moreno Marcucci Direttore del Centro Nostos di psicoterapia della coppia e della famiglia Senigallia |
La mediazione civile e commerciale: problemi e prospettive. Questo il titolo del ciclo di seminari di aggiornamento per avvocati mediatori che si terrà a Camerino.
Il ciclo prevede quattro incontri ed è dedicato all’analisi delle principali problematiche poste dalla mediazione civile alla luce delle recenti innovazioni legislative italiane ed europee.
Gli incontri avranno anche un carattere pratico essendo diretti ad analizzare casi e questioni nonché volti a sviluppare la conoscenza di tecniche e strategie appropriate di negoziazione.
La partecipazione all’evento sarà valida ai fini dell’aggiornamento dei formatori in mediazione accreditati presso il Ministero della Giustizia ai sensi del DLGS. 28/2010 e del DM 180/2010.
L’evento è gratuito ed è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Camerino con 4 crediti formativi.
Il primo incontro ha visto come relatore il Prof. Moreno Marcucci (nella foto) dell'Università di Chieti nonché direttore del Centro Nostos di psicoterapia della coppia e delle famiglia e mediatore sistemico dell'AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici).
All'incontro hanno partecipato come membri dell'Associazione Parliamone ADR gli Avv.ti Elisabetta Lucidi e Luigi Andreozzi.
giovedì 2 ottobre 2014
Incompatibilità e conflitti di interesse: le novità del DM 139/2014 e il convegno UNAM
Il nuovo DM 139/2014 pubblicato in GU n.
221 del 23/09/2014 ed entrato in vigore il 24/09/2014 introduce nuove e
più stringenti incompatibilità per il mediatore e per gli avvocati in
mediazione. Pur sollevando numerosi dubbi e perplessità, si ritiene
opportuno portare a conoscenza il testo estratto del DM. Questo e altri gli argomenti trattati nel 1° Convegno dell'UNAM (Unione Nazionale Avvocati Mediatori) tenutosi a Roma presso la Corte di Appello il 01/10/2014. In
attesa della conversione in legge, è giunta già notizia che sono stati
presentati oltre 400 emendamenti all'intero DM. In attesa di novità si
riporta sotto il testo relativo alle incompatibilità:
Art. 6
Integrazioni 1. Dopo l'articolo 14 del
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e
successive integrazioni e modificazioni, e' inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilita' e conflitti di interesse).
- 1. Il mediatore non puo' essere parte
ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di
mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente
al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il
divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non puo' assumere
la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto
negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o
quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi
due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che
ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso
costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815,
primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo' intrattenere
rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno
due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi
locali.».
Una foto del Convegno UNAM |
domenica 30 marzo 2014
Importante ordinanza del Tribunale di Firenze: la mediazione delegata dal giudice non si può esaurire in un semplice verbale negativo per mancata prosecuzione oltre il primo incontro informativo.
Una recente ordinanza del Tribunale di Firenze è destinata a far discutere molto e sarà foriera di sviluppi e conseguenze quanto mai rilevanti. Il provvedimento in questione entra di fatto nel merito delle condizioni ritenute necessarie perché possa ritenersi effettivamente soddisfatta la condizione di procedibilità stabilita dall’art. 5, co. 2, del dlgs. n. 28/2010 in materia di mediazione disposta dal giudice.
Finora l’invito rivolto alle parti di partecipare ad un
primo incontro informativo nel corso del quale potevano decidere se dare avvio
al procedimento di mediazione vero e proprio, è stato considerato come un
adempimento di natura meramente formale, diretto sostanzialmente ad originare un
verbale negativo utile a soddisfare la condizione imposta dalla legge.
Di qui lo scarso entusiasmo manifestato sia da quella ampia
parte dell’avvocatura refrattaria alle procedure di mediazione, sia degli
stessi organismi, che trovano ben poco conveniente il dover predisporre, a
fronte del pagamento di un obolo di soli 40 euro per le spese di segreteria, la
predisposizione di un tavolo di mediazione con tutti i necessari adempimenti.
Orbene, l’ordinanza del giudice Luciana Breggia va ad
incidere su alcuni aspetti della previsione normativa ritenuti non chiari e
comunque poco rispondenti all’esigenza di dare concreto ed effettivo avvio ad
un procedimento di mediazione.
In particolare viene affermato che vi sono “due importanti profili da osservare affinché l'ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata): I. la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti; II. l'ordine del giudice di esperire la mediazione ha riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio”.
E si precisa anche che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.
Il giudice ha ritenuto che il primo incontro, quello nel quale vengono date le informazioni sul procedimento di mediazione e viene verificata la loro volontà di dare effettivo svolgimento alla procedura, non possa e non debba considerarsi estraneo alla mediazione vera e propria. “Ritenere che l'ordine del giudice – si afferma nell’ordinanza - sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile”.
In particolare viene affermato che vi sono “due importanti profili da osservare affinché l'ordine del giudice possa ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata): I. la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti; II. l'ordine del giudice di esperire la mediazione ha riguardo al tentativo di mediazione vero e proprio”.
E si precisa anche che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.
Il giudice ha ritenuto che il primo incontro, quello nel quale vengono date le informazioni sul procedimento di mediazione e viene verificata la loro volontà di dare effettivo svolgimento alla procedura, non possa e non debba considerarsi estraneo alla mediazione vera e propria. “Ritenere che l'ordine del giudice – si afferma nell’ordinanza - sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile”.
Nelle motivazioni del provvedimento si legge ancora che: 1.
gli avvocati, in quanto tutti mediatori di diritto, hanno già conoscenza della
natura e delle finalità della mediazione, tanto che devono preventivamente
informarne i clienti; e dunque non ha senso che il primo incontro debba avere
solo carattere informativo; 2. la natura della mediazione richiede che le parti
debbano essere presenti di persona, mirando la procedura a riattivare la
comunicazione proprio al fine di verificare la possibilità di una definizione
stragiudiziale; 3. è inaccettabile che la condizione di procedibilità possa
ritenersi validamente assolta dopo un primo incontro che si riveli del tutto
formale e che riduca in termini irrilevanti il ruolo del giudice, del difensore
e del mediatore; 4. l’art. 5 della direttiva europea 52/2008 porta ad escludere
che l’invito rivolto dal giudice alle parti, con la individuazione di un
soggetto terzo ed imparziale finalizzata ad assisterle nella procedura, possa
ridursi ad una mera informativa, che in realtà può ottenersi in altre forme e
modalità preventive. 5. la decisione del giudice di mandare le parti in
mediazione sta a significare che egli ha già compiuto una preliminare
valutazione della possibilità di conciliazione.
L’attenzione è ora incentrata sull’accoglienza che riceverà
l’ordinanza in questione, comunque destinata a far discutere, e soprattutto
sulla sua condivisione da parte della magistratura e sulle reazioni
dell’avvocatura.
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