Il nuovo DM 139/2014 pubblicato in GU n.
221 del 23/09/2014 ed entrato in vigore il 24/09/2014 introduce nuove e
più stringenti incompatibilità per il mediatore e per gli avvocati in
mediazione. Pur sollevando numerosi dubbi e perplessità, si ritiene
opportuno portare a conoscenza il testo estratto del DM. Questo e altri gli argomenti trattati nel 1° Convegno dell'UNAM (Unione Nazionale Avvocati Mediatori) tenutosi a Roma presso la Corte di Appello il 01/10/2014. In
attesa della conversione in legge, è giunta già notizia che sono stati
presentati oltre 400 emendamenti all'intero DM. In attesa di novità si
riporta sotto il testo relativo alle incompatibilità:
Art. 6
Integrazioni 1. Dopo l'articolo 14 del
decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e
successive integrazioni e modificazioni, e' inserito il seguente:
«Articolo 14-bis (Incompatibilita' e conflitti di interesse).
- 1. Il mediatore non puo' essere parte
ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di
mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente
al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il
divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che
esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non puo' assumere
la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto
negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o
quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi
due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che
ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso
costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di
mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815,
primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non puo' intrattenere
rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno
due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi
locali.».
Una foto del Convegno UNAM |
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