giovedì 2 ottobre 2014

Incompatibilità e conflitti di interesse: le novità del DM 139/2014 e il convegno UNAM

Il nuovo DM 139/2014 pubblicato in GU n. 221 del 23/09/2014 ed entrato in vigore il 24/09/2014 introduce nuove e più stringenti incompatibilità per il mediatore e per gli avvocati in mediazione. Pur sollevando numerosi dubbi e perplessità, si ritiene opportuno portare a conoscenza il testo estratto del DM. Questo e altri gli argomenti trattati nel 1° Convegno dell'UNAM (Unione Nazionale Avvocati Mediatori) tenutosi a Roma presso la Corte di Appello il 01/10/2014. In attesa della conversione in legge, è giunta già notizia che sono stati presentati oltre 400 emendamenti all'intero DM. In attesa di novità si riporta sotto il testo relativo alle incompatibilità:
 Art. 6                            
Integrazioni   1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Ministro della  giustizia  18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e  modificazioni,  e' inserito il seguente:    
«Articolo 14-bis (Incompatibilita' e conflitti di  interesse). 
- 1. Il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in  ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente al quale e'  socio  o  riveste una  carica  a  qualsiasi  titolo;   il   divieto   si   estende   ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino  la  professione negli stessi locali.   2. Non puo' assumere la funzione di mediatore colui il quale ha  in corso ovvero ha avuto negli ultimi due  anni  rapporti  professionali con una delle parti, o quando una delle parti e' assistita o e' stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o  con lui associato ovvero che ha esercitato la  professione  negli  stessi locali; in ogni caso costituisce condizione  ostativa  all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di  cui all'articolo 815, primo comma,  numeri  da  2  a  6,  del  codice  di procedura civile.   3. Chi ha svolto l'incarico  di  mediatore  non  puo'  intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero  che  esercitano  negli  stessi locali.».
Una foto del Convegno UNAM

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